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Dobbiamo ringraziare Beppe Lumia ed Angela Napoli perché in questa legislatura sembra che la Commissione Antimafia non vedrà la presenza di condannati o indagati. Già questo sarebbe un bel segnale, per nulla scontato visto che nella scorsa legislatura tale proposta fu respinta dalla quasi unanimità dei parlamentari (solo un parlamentare della "rigorosa" IdV - Lista Di Pietro votò per impedire ai condannati di entrare in Commissione Antimafia).
Nella legge costitutiva attualmente in discussione, inoltre, torna, tra le attività di inchiesta della Commissione, anche quella della collusione politico-mafiosa...
Senza dubbio un passaggio importante se sarà confermato nella concreta composizione della Commissione. L'unico aspetto che ci desta molta preoccupazione è che i membri della Commissione saranno "scelti" dai Presidenti delle Camere, tra cui quello, quindi, amico, consulente ed ex socio in affari degli uomini d'onore di Cosa Nostra, Renato Schifani.
Aspettiamo ed auspichiamo fortemente quindi che quali membri della Commissione Antimafia non vengano "scelti", non solo i condannati o indagati, ma nemmeno quei Parlamentari contigui con personaggi legati o appartenenti ad organizzazioni mafiose. Paolo Borsellino infatti parlava con chiarezza di questa "categoria" di uomini politici, e sarebbe davvero oltraggioso se tali personaggi venissero nominati nella Commissione che, tra l'altro, vuole anche far luce sulle stragi del 1992 in cui vennero uccisi Falcone e Borsellino.
Nel constatare che ancora una volta l'On. Napoli ed il Sen. Lumia (che il PD non voleva nemmeno candidare a favore di personaggi contigui con le mafie) hanno avuto il coraggio e la determinazione di pretendere una Commissione credibile, speriamo che i nuovi componenti dell'Antimafia sappiano, come loro, abbandonare le proprie bandiere, perché per chi entra in quella Commissione non devono esistere santuari o persone intoccabili. Se così non fosse ed ancora una volta l'Antimafia dovesse venire considerata come strumento di lotta politica, soggetta a strumentalizzazioni e censure di comodo, piegata dall'interesse di parte, sarebbe, ancora una volta, tutto inutile, quando non dannosa perché lancerebbe un ennesimo, pessimo, segnale e rischierebbe di aprire un nuovo conflitto con l'autorità giudiziaria ed investigativa dello Stato.
Non possiamo infatti dimenticare che nella passata legislatura abbiamo assistito ad un pesante, se non il più grande, conflitto di interessi della Repubblica, con un ex Dirigente di una Asl sciolta per mafia, nonché indagata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e vedova di una vittima di un omicidio politico-mafioso , che è divenuta ed è rimasta componente della Commissione Antimafia.
Casa della Legalità e della Cultura - Onlus
DemocraziaLegalita.it
A seguito riportiamo il testo della Relazione di Angela Napoli, l'intervento di Beppe Lumia ed il link al testo in discussione in Parlamento.
RELAZIONE DELL'ON. ANGELA NAPOLI
Il provvedimento in esame, trasmesso dal Senato ed adottato come testo base dalla I Commissione, è volto ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Si tratterebbe della nona Commissione antimafia istituita dal Parlamento.
In massima parte il provvedimento riproduce l'impianto generale della legge istitutiva della «Commissione antimafia», approvata nella XV legislatura (Legge n. 277 del 2006). Vi sono comunque alcune significative differenze.
La prima è nel mutamento della denominazione della Commissione. Nella scorsa legislatura essa era denominata "Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare", mentre il testo al nostro esame fa riferimento al "fenomeno della mafia" ed alle "altre associazioni criminali, anche straniere". Si ricorda che, per quanto non ne fosse stato fatto esplicito riferimento nel titolo della legge istitutiva, dalla XIV legislatura la Commissione Antimafia ha visto attribuirsi anche il compito di svolgere attività d'inchiesta sulle organizzazioni di matrice straniera. Ciò in considerazione della presenza sempre più massiccia sul territorio nazionale della criminalità straniera. A tale proposito si segnala che il testo del "decreto sicurezza" approvato ieri, martedì 15 luglio, dalla Camera contiene una modifica alla rubrica dell'articolo 416-bis del codice penale proprio diretta a specificare che l'associazione di stampo mafioso può essere anche straniera.
Per quanto attiene ai compiti, questi sono elencati nel comma 1 dell'articolo 1. Sono sostanzialmente ribaditi gli ambiti di attività assegnati all'organismo bicamerale nella precedente legislatura, sottolineando con maggiore decisione alcuni aspetti. In primo luogo, vi è un ampliamento dell'attività di indagine in ambito internazionale, come ribadito dalla lettera d), dove viene sottolineata la finalità di costruire uno spazio giuridico antimafia a livello di Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale. In uguale direzione, viene previsto il rafforzamento dell'attività conoscitiva nei confronti dei processi di internazionalizzazione delle organizzazioni criminali, finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite, fra le quali lo sfruttamento dei flussi migratori, approfondendo a tal fine la conoscenza delle caratteristiche economiche e sociali e culturali delle aeree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali (lettera e). Una particolare attenzione è data all'ambito d'indagine relativo al rapporto mafia e politica, sia nelle sue articolazioni territoriali che negli organi amministrativi, rivolgendo particolare attenzione al processo di selezione e formazione delle candidature nelle assemblee elettive. Tale attività viene peraltro estesa alle stragi di carattere politico-mafioso che hanno segnato la storia del nostro paese (lettera f). Vi è poi un particolare riferimento all'esigenza di una attenzione ai risvolti economico-finanziari e ai profili economici-sociali dei fenomeni mafiosi, ovvero alle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, agli investimenti e al riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali (lettera g), nonché alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, strumenti fondamentali per l'occultamento di proventi illeciti (lettera i). Nell'ambito dell'attività volta a verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio si prevede anche la consultazione delle "associazioni, a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano nel settore del contrasto alle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso (lettera m).
La differenziazione più importante rispetto alle altre leggi istitutive riguarda i criteri di selezione dei componenti della Commissione, previsti dall'articolo 2. Secondo il testo del Senato, i componenti vengono scelti, e non più nominati, dai Presidenti delle due Camere, tenendo conto delle indicazioni contenute nella proposta di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione) approvata dalla Commissione antimafia nella XV legislatura. Questa proposta, diretta ai partiti, alle formazioni politiche ed alle liste civiche, è relativa ai criteri cui attenersi per la designazione dei candidati alle elezioni amministrative.
Il Codice di autoregolamentazione è finalizzato ad escludere dalle liste per le elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali coloro che risultino rinviati a giudizio, nei cui confronti siano state adottate misure cautelari personali, che siano detenuti in esecuzione di pena ovvero in stato di latitanza per una serie di specifici di delitti, quali, ad esempio, l'associazione mafiosa e i reati connessi, l'associazione a delinquere finalizzata alla tratta o alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la riduzione in schiavitù o servitù, la tratta di persone, il riciclaggio e l'impiego di denaro di provenienza illecita. Inoltre i partiti, le formazioni politiche e le liste civiche - che fanno proprio tale Codice - si impegnano a non presentare come candidati coloro nei cui confronti, sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, o coloro nei cui confronti siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della L. 575/1965.
La proposta di Codice non ha avuto alcun seguito, non essendo stata accolta dai potenziali destinatari. Inoltre - ed è questo il punto debole di ogni forma di autoregolamentazione - non è collegata alcuna sanzione in caso di violazione delle disposizioni del Codice. Non si tratta altro che di una delibera della Commissione antimafia della scorsa legislatura alla quale, per legge, dovrebbero fare riferimento i Presidenti delle Camere nello scegliere i membri della nuova Commissione. In sostanza, sotto il profilo formale, la legge istitutiva opererebbe un rinvio ad un atto della precedente Commissione antimafia, il cui contenuto - attraverso tale rinvio - andrebbe ad integrare il testo della legge medesima. Come conseguenza di ciò, i Presidenti dei due rami del Parlamento dovrebbero assumere come criterio il rispetto dei requisiti di candidabilità previsti dal predetto Codice e, quindi, non nominare come membri della Commissione parlamentari che si trovino nelle condizioni previste dal Codice come ragioni di incandidabilità.
A questo punto occorre fare una precisazione, distinguendo il dato giuridico da quello sostanziale. Sotto il profilo giuridico, occorre valutare se sia corretto prevedere per legge ordinaria dei requisiti soggettivi nei confronti di parlamentari membri di un organo parlamentare, quali sono le Commissioni d'inchiesta. Sotto il profilo sostanziale, si deve valutare se sia in concreto opportuno che siano componenti della Commissione dei parlamentari che, ad esempio, siano sottoposti ad indagini o già condannati per reati di stampo mafioso. Il testo approvato dal Senato sembra confondere i due livelli, travasando nel profilo giuridico quello sostanziale.
Per quanto attiene al profilo giuridico, come ebbe modo già di sottolineare la Commissione Giustizia nella scorsa legislatura in occasione del parere espresso sulla proposta di legge istitutiva della precedente Commissione antimafia, lo status di parlamentare non può essere affievolito dalla legge ordinaria. Tale status, che trova la propria legittimazione nella Costituzione, non ammette deroghe. Non si tratta di una questione da circoscrivere al rapporto tra fonti. La pienezza dello status di parlamentare è un limite anche per la fonte costituzionale, in quanto esso è da ricondurre ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale ed, in particolare, al principio della sovranità popolare, che non ammette deroghe neanche da parte di norme costituzionali. La valenza della investitura popolare è tale da non ammettere affievolimenti né per legge costituzionale né per legge ordinaria. Per tali ragione è da ritenere che sia palesemente in contrasto con i principi costituzionali ed, in particolare, con l'articolo 1 della Costituzione, qualsiasi disposizione legislativa volta a prevedere dei particolari criteri soggettivi per la composizione di organi parlamentari.
Altra è la questione dal punto di vista sostanziale. È a tutti evidente l'opportunità che nei confronti dei componenti della Commissione antimafia non vi debbano essere dubbi sulla loro estraneità al fenomeno mafioso. Io stessa ho presentato una proposta di legge volta ad escludere che della Commissione faccia parte chi risulti essere sottoposto a procedimento giudiziario per reati di stampo mafioso o contro la pubblica amministrazione o chi sia stato amministratore di un ente disciolto per infiltrazione mafiosa. Proprio per le considerazioni giuridiche prima svolte, son ben consapevole che la legge istitutiva della Commissione Antimafia non può prevedere tali requisiti soggettivi. Tuttavia, ho ritento voler porre una questione politica: vi deve essere una assoluta trasparenza per i componenti di un organo di inchiesta parlamentare tanto delicato, quale la Commissione Antimafia. Questa esigenza è ancora più evidente se si tiene conto che il sistema elettorale vigente delle liste bloccate non consente all'elettore di compiere una scelta piena e consapevole sulla persona da eleggere, potendo votare solo la lista. Di fatto, ma non di diritto, ciò comporta un affievolimento dell'investitura popolare del parlamentare eletto, che può tradursi solamente nell'auspicio che della Commissione Antimafia facciano parte dei parlamentari sui quali non vi sia alcun dubbio circa la loro estraneità al fenomeno della mafia. Ma anche questo punto merita una riflessione. In realtà, in assenza di una sentenza passata in giudicato o addirittura nella fase delle indagini, non vi è alcuna certezza circa la collusione con la mafia, così come la circostanza che un soggetto non sia stato sottoposto neanche ad una indagine per reati di mafia o connessi non può essere assunta come una sorta di certificato di buona condotta. La realtà è ben più complessa. L'unica certezza è che i dati formali relativi alla sussistenza o meno di indagini o condanne nei confronti di una determinata persona non possono essere sempre considerati decisivi per giudicare tale persona.
Per le ragioni sopra esposte appare necessario prevedere nel parere come condizione la soppressione all'articolo 2, comma 1, del secondo periodo, volto a prevedere dei parametri ai quali i Presidenti delle Camere dovrebbero attenersi nel nominare i membri della Commissione antimafia.
Altra differenza rispetto alla legge istitutiva della Commissione Antimafia della precedente legislatura riguarda le disposizioni del codice penale richiamate dall'articolo 4, comma 1, in merito alle "audizioni a testimonianza" rese davanti alla Commissione. Sempre facendo ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, si prevede che a tali audizioni si applicano le disposizioni degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale, mentre nella predetta legge istitutiva veniva fatto riferimento alle disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
Non sembra essere condivisibile la scelta di ridurre le fattispecie penali applicabili in caso di testimonianza presso la Commissione Antimafia, in quanto dalla circostanza che questa opera con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria dovrebbe derivare come conseguenza l'applicazione delle norme del codice penale relative all'amministrazione della giustizia in quanto compatibili. Per quanto attiene alle audizioni a testimonianza, oggetto della'articolo 4, comma 1, alcune norme del codice penale, in aggiunta agli articoli 366 e 372, sono sicuramente applicabili. Si pensi agli articoli 377-bis, che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria1, e 3842 del codice penale, che prevede una causa di non punibilità anche per reati di cui agli articoli 366 e 372.
Si potrebbe prevedere una condizione volta a prevedere l'applicazione degli articoli 377-bis e 384 del codice penale.
Per le restanti parti si sono sostanzialmente confermate le scelte operate nella scorsa legislatura, comprese quelle fortemente innovative relative ai poteri ed ai limiti di spesa della Commissione. La Commissione, pertanto, non può adottare provvedimenti con riguardo alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione (si tratta in primo luogo del divieto di disporre intercettazioni), né limitazioni della libertà personale (come l'arresto per falsa testimonianza disposto in seduta), ad eccezione dell'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, trattandosi di un forte deterrente per chi, convocato, non abbia intenzioni di presentarsi innanzi alla Commissione. È fissato un "tetto" alle spese della Commissione bicamerale, che - come di consueto - sono poste paritariamente a carico dei bilanci interni della Camera e del Senato. In base al comma 5 dell'articolo 7, infatti, "le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi". Il "tetto" presenta tuttavia elementi di flessibilità, dal momento che si prevede che i Presidenti delle due Camere, di intesa tra loro, possano autorizzare ogni anno un incremento delle spese in misura non superiore al 30 per cento dell'importo massimo previsto (e, quindi, in misura pari rispettivamente 45.000 e 90.000 euro) qualora il Presidente della Commissione formuli una richiesta in tal senso per esigenze motivate connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2 Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.
INTERVENTO SEN. GIUSEPPE LUMIA
Presidente, anche io desidero ringraziare il relatore, tutti i presentatori dei disegni di legge in esame e lei per la sua disponibilità ad accelerare i tempi della costituzione della Commissione parlamentare antimafia. Infatti, siamo in una fase della lotta alla mafia nella quale e` necessario che la politica invii un segnale positivo, forte e qualificato. E ` anche necessario riorganizzare il sistema normativo, che rappresenta una funzione delicata e fondamentale della Commissione antimafia nel suo potere di indirizzo legislativo, che rimane una dimensione qualificante del suo ruolo. Anche la funzione d'indirizzo agli organi amministrativi ed esecutivi e` importante e decisiva, dal momento che bisognera` assumere particolari scelte per bloccare l'evoluzione delle organizzazioni mafiose che, in questo momento, si stanno espandendo su tutto il territorio nazionale dandosi anche una proiezione internazionale sulla quale bisogna intervenire al piu` presto. Infine, vi e` il potere d'inchiesta, quello classico e tipico della Commissione, relativamente al quale e` necessario mettere la Commissione stessa in condizione di affrontare al piu` presto uno dei nodi caratterizzanti la presenza delle mafie nel nostro Paese, cioe` il sistema delle collusioni con settori della societa`, dell'economia, delle stesse istituzioni e della politica. Quindi, fornendo immediatamente una risposta legislativa qualificata intorno a queste tre principali dimensioni, sia della Commissione antimafia che della stessa politica, potremo partire bene in questa legislatura. Mi permetto poi di sottolineare alcuni aspetti sui quali invito alla riflessione e sui quali in seguito potremo confrontarci, pur rimanendo nei tempi veloci che il Presidente ci assegnera` per dare un segnale immediato al Paese con la costituzione della Commissione parlamentare antimafia. Il primo aspetto prevede di non svilire o privare la Commissione di quel potere di impegnare chi e` audito a dire la verita` che e` presente anche in altre democrazie e che - ad esempio - nel Congresso americano riveste notevole importanza. Se si taglia quest'arma alla Commissione, essa diventa una Commissione quasi inutile. Quindi, e` importante mantenere anche l'obbligo di dire la verita` e la possibilita`, qualora cio` non avvenga, di essere imputato del reato di falsa testimonianza. Ripeto, e` importante mantenere questa caratterizzazione, altrimenti non si spiegherebbe il portato costituzionale che impegna con legge alla costituzione della Commissione per i poteri speciali attribuiti.
Il secondo punto riguarda i motivi di esclusione di parlamentari nel far parte della Commissione quando esistano alcuni presupposti di sostanziale incompatibilita`. La Commissione e` nominata dai Presidenti; non sono i Gruppi parlamentari a nominare i componenti, per cui non e` possibile farne parte automaticamente. Faccio notare che il potere di nomina dei Presidenti delle Camere e` re ipso un potere discrezionale. In tutte le proposte vi e` un avanzamento, perche´ vengono indicate le caratteristiche della Commissione delle quali si deve tener conto nella nomina dei componenti. Si dovrebbe pero` provare a fare un ulteriore passo in avanti acquisendo le cause di esclusione dalla Commissione antimafia contenute nelle norme del codice etico che abbiamo approvato all'unanimita` nella passata legislatura nella stessa Commissione antimafia in merito alle candidature negli enti locali. Sarebbe un segnale di grande qualita`, di autorevolezza e di forza della Commissione. Infine segnalo il problema del budget. Nella passata legislatura la scelta di fissare un limite massimo alle spese della Commissione antimafia venne contestata dopo l'approvazione della legge istitutiva e mi rivolgo in particolare ai membri della maggioranza che sollevarono il problema. Infatti a questo proposito, nonostante ci fosse stata trasversalita` nell'arrivare all'accordo sul tetto massimo, ci si rese conto che i parametri erano troppo stretti e si rischiava di depotenziare la funzione d'inchiesta e le missioni. Il lavoro della Commissione, infatti, non si puo` svolgere solo a Roma. La Commissione ha bisogno di andare a Palermo, a Milano e non puo` fermarsi a Roma con un atteggiamento distaccato e burocratico rispetto al territorio. Il prefetto Lauro forse ricorda la necessita` di svolgere delle audizioni dei commercianti sul territorio, anche il presidente Vizzini ha fatto spesso riferimento a questo punto e sono sicuro che il relatore sara` disponibile a correggere tale aspetto: invito pertanto a non ripetere l'errore che facemmo la volta scorsa. Per questo e` necessaria una verifica attenta sul budget, naturalmente senza sforare e senza avere un atteggiamento spendaccione ma con sobrieta` e puntando al contenimento della spesa. Dobbiamo non ricadere nei parametri della passata legislatura che rischio` di imbrigliare e depotenziare il lavoro della Commissione piuttosto che metterla in condizioni di svolgere al meglio il proprio compito.
Innanzi tutto ringrazio il relatore per il lavoro svolto che ci mette in condizione di dar vita ad una proficua discussione con l'obiettivo di convergere su talune questioni e di riesaminare attentamente alcuni punti critici. Sono stati presentati diversi emendamenti che tentano di approfondire la questione dell'espansione economica delle organizzazioni mafiose. Concordo con il relatore che su questo punto la Commissione antimafia deve dare il meglio di se´, trattandosi di un elemento nodale attraverso il quale le varie mafie si riorganizzano, superano le diverse crisi dovute all'azione repressiva dello Stato ed estendono la propria presenza su territori differenti da quelli tradizionali, sia nel Centro-Nord del Paese che su scala internazionale. Con l'emendamento 1.8, da me presentato, propongo di rendere piu` incisivi gli accordi conclusi in sede ONU. Il riferimento e` alla «Carta di Palermo» del 2000, alla firma della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla criminalita` organizzata transnazionale e ai relativi protocolli. In quell'anno a Palermo per la prima volta sono state recepite in sede internazionale le legislazioni antimafia italiana e statunitense. Rimane la necessita` di chiedere a tutti i Paesi aderenti all'ONU una produzione legislativa coerente con i protocolli approvati in Italia nel dicembre 2000. Con l'emendamento 1.9 propongo al relatore di inserire tra le finalita` della Commissione un esplicito riferimento al lavoro di inchiesta sui rapporti tra mafia e politica. Si tratta di un punto molto delicato ma al tempo stesso legato alla ragion d'essere della Commissione. La Commissione antimafia storicamente nasce per occuparsi dell'inquinamento della vita delle istituzioni da parte delle organizzazioni mafiose. E ` necessario quindi, proprio in questa sede, affrontare tale argomento per dotare le istituzioni di una sede d'inchiesta rigorosa, libera da possibili strumentalizzazioni e capace di offrire a tutti i partiti un quadro reale del rapporto oggi esistente tra mafia e politica e tra mafia ed istituzioni. Cio` al fine di aiutare il sistema politico democratico ad attrezzarsi per evitare inquinamenti da parte delle organizzazioni mafiose, le quali si riorganizzano proprio grazie alla loro capacita` di colludere con l'economia da una parte e con il sistema politico-istituzionale dall'altra. Quindi, l'emendamento si limita a chiedere di inserire questo principio tra gli obiettivi della Commissione facendo poi riferimento a momenti drammatici della vita del nostro Paese. Mi riferisco alla stagione del 92/93 ricordate proprio in queste settimane, con le commemorazioni della strage di Capaci, che porto` all'uccisione di Falcone, della moglie e della sua scorta, e di via d'Amelio dove caddero Borsellino e la sua scorta. Su questo chiedo un'attenzione esplicita da parte della Commissione e quindi di inserire in modo molto chiaro tale esigenza tra le proprie finalita`. Quanto alla composizione della Commissione, non credo sia appropriato parlare di selezione illegittima dei suoi componenti; anzi, suggerisco di non inquadrare la questione all'interno di tale schema perche´ soggetto alla facile osservazione, su cui tutti dovremmo convergere, di dover difendere le prerogative costituzionali dei membri del Parlamento. Dobbiamo partire pero` dal presupposto che si tratta di una Commissione d'inchiesta e non di una Commissione ordinaria nella quale non vi sono ne´ filtri ne´ vincoli discrezionali per stabilire la partecipazione dei parlamentari. Per una Commissione ordinaria c'e` la scelta operata dai Gruppi, che non e` sottoposta - anche all'interno degli stessi - ad una valutazione che possa fare riferimento a vincoli esterni al lavoro dei parlamentari. In questo caso, invece, stiamo parlando di una Commissione parlamentare di inchiesta per la quale, come poc'anzi si e` sottolineato, la Costituzione richiede per nascere ed operare un atto normativo. Quindi, non si tratta di interna corporis perche´ la fonte e` un atto normativo. In tale atto normativo si possono inserire criteri di valutazione per la nomina dei componenti. Questa e` la prima considerazione che ci mette al riparo rispetto ad una giusta e corretta attenzione al dettato costituzionale e alla prerogativa dei parlamentari.
Vi e` un'altra questione molto importante che potrebbe - come io mi auguro - indurci ad inserire il cosiddetto «codice etico» approvato all'unanimita`, come ha poc'anzi ricordato il relatore, dalla stessa Commissione parlamentare antimafia nella scorsa legislatura. Mi riferisco al fatto che i membri della Commissione per farne parte sono nominati dai Presidenti delle due Camere; nel potere di nomina vi e`, in re ipsa, un potere discrezionale. Infatti, nella scorsa legislatura passo` il principio costituzionalmente coperto secondo cui i membri della Commissione vengono scelti - come poc'anzi e` stato richiamato - tenuto conto delle finalita` della stessa Commissione. Pertanto, secondo tale principio il potere di nomina dei commissari, piuttosto che essere esercitato in modo astratto, puo` essere codificato in alcune sue parti con l'inserimento di quelle norme del cosiddetto «codice etico» che consentono alla Commissione di svolgere le proprie funzioni in modo coerente.
E` necessario compiere questo passo in avanti nella nostra vita istituzionale per due ragioni. Innanzi tutto, la funzione di inchiesta viene svolta anche attraverso la consultazione e l'accesso ad atti coperti dal segreto istruttorio, seppure con una formula regolamentata che storicamente la Commissione ha sempre inserito nell'atto istitutivo della propria legge. Non credo sia possibile accettare l'idea che un commissario, che ha un procedimento penale in corso, possa accedere a carte coperte da segreto istruttorio che fanno riferimento alla sua condizione. Con la vecchia legislazione si verrebbe a creare una contraddizione di tipo morale, ma non di tipo istituzionale e quindi legislativo. Noi dobbiamo evitare che cio` possa accadere: in alcuni momenti della vita della Commissione ci siamo arrivati vicino e vi assicuro che l'imbarazzo e la difficolta` nel procedere in tal senso sono stati grandi. Vi e` poi una seconda ragione che puo` spiegare la necessita` di compiere tutti insieme un passo in avanti. Mi riferisco alla funzione sociale della Commissione parlamentare antimafia, la quale e` impegnata anche sul piano dell'educazione alla legalita` rappresentando un autorevole punto di riferimento per il Paese e soprattutto per i giovani. Ricordo che nelle ultime legislature, con Presidenze diverse e con caratterizzazioni di maggioranza e di opposizione differenti, si e` sempre convenuto sulla necessita` di instaurare un rapporto con le scuole italiane fornendo materiale e documentazione, stabilendo protocolli di intesa e offrendo la partecipazione nelle scuole dei membri della Commissione stessa. Immaginate cosa accadrebbe se si recasse in una scuola un commissario considerato incompatibile ad essere candidato secondo il «codice etico» della stessa Commissione: un commissario, la cui presenza all'interno della Commissione viene definita moralmente incompatibile da un documento approvato all'unanimita` dalla stessa Commissione, andrebbe a rappresentare la Commissione parlamentare antimafia in sede educativa, in una scuola, per svilupparne gli anticorpi sociali e culturali attraverso una matura educazione alla legalita`; tale presenza screditerebbe realmente, al di la` dell'appartenenza politica di quel commissario, la capacita` stessa della Commissione di rappresentare un punto autorevole di riferimento.
Lo stesso discorso riguarda la necessita` di mettere gli interlocutori auditi a proprio agio. Infatti, una Commissione di inchiesta deve porre domande ed approfondire questioni e deve anche incalzare l'interlocutore, che viene selezionato ed invitato a comparire in alcuni casi usando i poteri forti della Commissione; e` evidente, allora, che non si possono trovare di fronte ad esempio due interlocutori che sono in contraddizione perche´ l'uno magari membro della Commissione e` indagato e sottoposto a procedimento e l'altro magistrato audito viene valutato dalla Commissione per stabilire se i poteri che esercita sono cosı` forti ed invasivi tanto da toccare il rapporto mafia e politica o mafia ed economia. In questo caso, ci potremmo trovare nella condizione di rimproverare all'interlocutore il fatto di non svolgere o svolgere troppo quel lavoro, alla presenza di un commissario coinvolto in quello stesso procedimento. Creeremmo un'altra condizione estremamente contraddittoria.
Rispetto a tale questione concludo ribadendo che sulla proposta che avanzo vi e` una copertura costituzionale. Certo, i rilievi mossi dal collega sono seri: non bisogna assolutamente essere superficiali e l'approfondimento e` necessario. Ritengo tuttavia che quel passo in avanti compiuto nella scorsa legislatura riconoscendo un potere di tipicizzazione - per cosı` dire - nella discrezionalita` che sta nel potere di nomina possa metterci al riparo dalle possibili osservazioni che sono state formulate e farci fare cosı` un positivo e motivato passo in avanti. Vorrei svolgere un'osservazione in ordine alle risorse finanziarie assegnate alla Commissione. Ricordo che nella scorsa legislatura l'allora opposizione, oggi maggioranza, rimprovero` e censuro` fortemente la scelta di stabilire un'esigua copertura finanziaria. Molti fecero notare che provavamo a contrastare le organizzazioni mafiose, che sono tra le piu` ricche del mondo, senza avere neanche la possibilita` di spostarci da Roma; infatti, secondo il piu` sobrio dei calcoli, sulla base delle risorse disponibili, la Commissione non avrebbe potuto organizzare piu` di quattro o cinque missioni. In particolare, la Lega evidenzio` che in quelle condizioni la Commissione sarebbe stata attratta dai territori tradizionalmente interessati, sguarnendo la sua presenza dalle aree tradizionalmente non interessate: d'altra parte, non potendo escludere citta` come Palermo, Reggio Calabria, Bari o Napoli e avendo la possibilita` di organizzare soltanto quattro o cinque missioni, la Commissione non avrebbe avuto l'opportunita` di svolgere attivita` conoscitiva e d'inchiesta in altre aree del territorio nazionale.
Devo riconoscere che quel rimprovero si e` rivelato fondato e quindi oggi non vorrei che si rovesciassero le parti. Ho pertanto presentato l'emendamento 7.1 affinche´ si valuti la possibilita` di superare i limiti di spesa stabiliti con altri limiti per poter svolgere bene tale attivita`. Infine, vorrei fare un riferimento al lavoro dei Servizi e quindi al segreto che caratterizza quell'attivita`. Si tratta evidentemente di una questione assai delicata. Ci sono pro e contro che possono orientare la scelta su un versante limitativo o espansivo: io propendo per quello espansivo. La Commissione parlamentare antimafia e` una Commissione d'inchiesta con copertura legislativa e costituzionale e pertanto non deve subire questo limite. In materia di segreto sarebbe meglio adottare una formulazione piu` ampia, stabilendo che in ogni caso non e` opponibile il segreto di Stato. La Commissione d'inchiesta deve poter accedere ad atti riservati altrimenti la sua attivita` rischia di essere non piu` d'inchiesta ma semplicemente conoscitiva. Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche delle organizzazioni mafiose, e` importante che la Commissione possa esplicitare tutti i suoi poteri senza subire un impedimento finale, come previsto nel testo unificato.
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SIAMO DI NUOVO
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Dal 29 dicembre si è
lavorato sodo per
salvare i dati e portare il
sito in sicurezza all'estero.
Abbiamo cercato, già che
si doveva operare sul sito,
di rinnovarlo e migliorarlo.
Ci sono ancora alcune cose
da sistemare e lo faremo
nei prossimi giorni.
Ma intanto si riparte!
Andiamo avanti.
f.to i banditi
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Nello Giraudo?"
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