Dopo l'approvazione nel 1997 della riforma dell'art. 513 CPP, la
Corte Costituzionale ha dichiarto il provvedimento legislativo
"anticostituzionale. Quindi il Parlamento varò una modifica della
Costituzione. Il cosiddetto "Giusto Processo". Ecco il testo..
Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2
"Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 111 della Costituzione, sono premessi i seguenti:
"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni
di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura
la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un
reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente
della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga
del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;
abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di far
interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di
ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro
mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si
e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte
dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata
impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta
illecita".
Art. 2.
1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella
presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data
della sua entrata in vigore.