Legge 7 agosto 1997, n. 267
"Modifica delle disposizioni del codice di
procedura penale in tema di valutazione delle prove"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1997
Art. 1.
Sostituzione dell'articolo 513
del codice di procedura penale
1. L'articolo 513 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 513 (Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso
delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare ). - 1. Il
giudice, se l'imputato e' contumace o assente ovvero rifiuta di
sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data
lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al
pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico
ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o
nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere
utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate
nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo
i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a
domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo
previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non e'
possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere
all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione
dell'articolo 512 qualora la impossibilita' dipenda da fatti o
circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il
dichiarante si avvalga della facolta' di non rispondere, il giudice
dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni
soltanto con l'accordo delle parti.
3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 511".
Art. 2.
Sostituzione dell'articolo 514 e modifica dell'articolo 421
del codice di procedura penale
1. L'articolo 514 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 514 (Letture vietate ). - 1. Fuori dei casi previsti dagli -
articoli 511, 512, 512-bis e 513, non puo' essere data lettura dei
verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate
nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico
ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella
udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le
dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498
e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, e' vietata la lettura
dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attivita'
compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia
giudiziaria esaminato come testimone puo' servirsi di tali atti a
norma dell'articolo 499, comma 5".
2. All'articolo 421, comma 2, del codice di procedura penale, dopo
il secondo periodo e' inserito il seguente: "Su richiesta di parte,
il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste
dagli articoli 498 e 499".
Art. 3.
Modifica dell'articolo 238
del codice di procedura penale
1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle
persone indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei
confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro
assunzione";
b) al comma 4, dopo la cifra: "2" e' inserita la seguente: ", 2-
bis" e le parole: "se le parti vi consentono" sono sostituite dalle
seguenti: "solo nei confronti dell'imputato che vi consenta";
c) al comma 5, dopo la cifra: "2" e' inserita la seguente: ", 2-
bis".
Art. 4.
Modifica degli articoli 392 e 398
del codice di procedura penale
1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1,
lettere c) e d), le parole: "quando ricorre una delle circostanze
previste dalle lettere a) e b)" sono soppresse.
2. All'articolo 398, comma 3, del codice di procedura penale, dopo
la parola: "fissata" sono inserite le seguenti: "con l'avvertimento
che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione
ed estrarre copia delle dichiarazioni gia' rese dalla persona da
esaminare".
Art. 5.
Modifica dell'articolo 403
del codice di procedura penale
1. All'articolo 403 del codice di procedura penale e' aggiunto il
seguente comma:
"1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei
confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente
probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha
partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano
emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile".
Art. 6.
Norma transitoria
1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero puo'
avvalersi della facolta' di cui al comma 1, lettere c) e d)
dell'articolo 392 del codice di procedura penale, come modificate
dall'articolo 4 della presente legge, anche dopo l'esercizio
dell'azione penale, se ne fa richiesta al giudice per le indagini
preliminari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Nel giudizio di primo grado in corso, quando e' stata disposta
la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei
verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate
nell'articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico
ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice
nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove
le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle
predette persone per un nuovo esame.
3. Se e' in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto,
cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione
delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte
interessata la richieda e' disposta la rinnovazione parziale del
dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano
reso tali dichiarazioni.
4. Se e' in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento
disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione
devoluta, si applica la disposizione di cui al comma 3.
5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi
precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facolta' di
non rispondere ovvero non si siano presentate, nonostante il ricorso
alle misure di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 513 del
codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere
valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro
attendibilita' sia confermata da altri elementi di prova, non desunti
da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria
da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari
o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi
dell'articolo 513 del codice di procedura penale, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo
necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle
persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione,
che decorre dal momento in cui e' disposto il rinnovo della citazione
delle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura
penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non puo' in
ogni caso superare il termine di sei mesi.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.