Legge 23 dicembre 2002, n. 279
"Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 Dicembre 2002
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Art. 1.
(Modifiche
all'articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. All'articolo 4-
bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«
1. L'assegnazione
al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla
detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono
essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in
cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma
dell'articolo 58-
ter della presente legge: delitti commessi per finalità
di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico
mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-
bis
del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo
stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in
esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice
penale, all'articolo 291-
quater del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono
fatte salve le disposizioni degli articoli 16-
nonies e 17-
bis del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai
detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente
comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì
nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella
sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle
responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile
un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la
collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei
confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle
circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il
risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo
114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefìci di
cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali
da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata,
terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai
seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del
codice penale, articolo 291-
ter del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma
2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III,
sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-
bis, 609-
quater
e 609-
octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-
bis
e 3-
ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b)
al comma 2-
bis, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «quarto periodo».
Art. 2.
(Modifiche
all'articolo 41-bisdella legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. All'articolo 41-
bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, i commi 2 e 2-
bis sono sostituiti
dai seguenti:
«
2. Quando
ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del
Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di
sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per
taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-
bis,
in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva,
l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla
presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di
ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il
soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con
l'associazione di cui al periodo precedente.
2-bis. I
provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato
del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che
procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede
ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia
e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di
contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito
delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non
inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse
forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purchè non risulti che
la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con
associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.
2-ter. Se anche
prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato
l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della
giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il
provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto,
dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-
quinquies
e 2-
sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di
istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non
accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.
2-quater. La
sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può
comportare:
a)
l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo
principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione
criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di
organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati
appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b)
la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore
a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali
attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui
con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali
determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli
imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità
giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma
dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed
a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria
competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere
autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per
gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità
giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma
dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio
telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci
minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente
lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;
c)
la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere
ricevuti dall'esterno;
d)
l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e)
la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i
membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in
materia di giustizia;
f)
la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi
superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno
fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10.
2-quinquies. Il
detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata
l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono
proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato
nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso
è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione
sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non
sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o
dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.
2-sexies. Il
tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-
quinquies,
decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678
del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per
l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso
rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la
corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro
dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso
l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento
e va trasmesso senza ritardo alla Corte
di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura,
il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai
sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza,
evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime
modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto
parzialmente, per la parte accolta».
Art. 3.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati
l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e successive modificazioni,
l'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, nonché l'articolo 29 del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356.
2. Per l'attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni annui a decorrere
dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004
,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002
, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
Art. 4.
(Disposizioni
transitorie)
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute per i
delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale ovvero per
delitti posti in essere
per finalità di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico commessi precedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I provvedimenti,
emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 41-
bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla
scadenza in essi prevista anche se successiva alla predetta data.
Art. 5.
(Relazione al Parlamento)
1. Ogni tre anni il
Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione della presente legge.
Art.6.
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta
Ufficiale.