La proposta di legge del Ministro della Giustizia Mastella, meglio conosciuta come "mordacchia". La proposta venne approvata dalla Camera ma non al Senato per la caduta del Governo.
SENATO DELLA REPUBBLICA
---- XV LEGISLATURA ----
N. 1512
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro della giustizia
(MASTELLA)
di concerto col Ministro dell'interno
(AMATO)
e col Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)
(V.
Stampato Camera n. 1638)
approvato dalla Camera dei deputati il 17 aprile 2007
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 aprile 2007
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Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«
2.
È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti
di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle
investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino
alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine
dell'udienza preliminare»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«
2-bis.
È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel
contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni,
anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o
telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione
delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza
preliminare.
2-ter.
È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel
contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di
misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione
nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il
suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di
misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti
di cui al comma 2-
bis»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«
3.
Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche
parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo
la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la
pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni o dei quali
sia data lettura in pubblica udienza»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«
7. Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-
bis e 2-
ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 220 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«
1-bis. La perizia sui documenti di cui all'articolo 240-
bis è
ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata
l'incompletezza o la contraddittorietà dei dati che emergono dal
relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell'articolo 240-
ter;
le attività peritali devono in tale caso essere compiute esclusivamente
sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti
posti dal giudice».
Art. 3.
(Introduzione degli articoli 240-bis
e 240-ter
del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 240 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 240-
bis. - (Documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite). - 1.
I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o
comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente
formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta
illecita di informazioni non possono essere acquisiti al procedimento
né in alcun modo utilizzati, tranne che come corpo del reato. Essi sono
custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-
ter dell'articolo 268.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 240-
ter, decorsi
cinque anni dalla data nella quale i documenti sono pervenuti alla
procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento
adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative
operazioni è redatto verbale.
Art. 240-
ter. - (Udienza per la redazione del verbale di consistenza). - 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti costituenti corpo del reato di cui all'articolo 240-
bis, il
pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le
indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di
consistenza di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico
ministero trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi
debbano essere effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il
giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la
trasmissione per non più di novanta giorni.
2.
Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, da tenere entro
dieci giorni dalla data della trasmissione dei documenti di cui al
comma 1, per accertare:
a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;
b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.
3.
Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi
1, 2, 6 e 10. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato,
almeno tre giorni prima, al pubblico ministero; esso è notificato,
entro lo stesso termine, all'imputato, al suo difensore e agli altri
soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti
se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano
depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. È
in ogni caso vietato il rilascio di copia degli stessi.
4.
Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto
dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori
dei limiti di cui al comma 2.
5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera
h-bis).
6.
All'esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti
al pubblico ministero e custoditi nell'archivio riservato previsto dal
comma 3-
ter dell'articolo 268. Si applicano le disposizioni dell'articolo 269, comma 2».
Art. 4.
(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la
parola: «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente:
«comunicazione».
Art. 5.
(Modifica all'articolo 266-bis
del codice di procedura penale)
1. All'articolo 266-
bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«
1-bis.
Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
telefoniche».
Art. 6.
(Introduzione degli articoli 266-ter
e 266-quater
del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 266-
bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 266-
ter. - (Intercettazioni di corrispondenza postale). - 1. Le
norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle
intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso
della spedizione.
Art. 266-
quater. - (Riprese visive). - 1. Nei
procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si
applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni telefoniche:
a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
b)
alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di
conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del
codice penale.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera
a),
le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono
autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera
a),
le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere
eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria».
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«
1.
Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari
l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266.
L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena
di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi
dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di
gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia
assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«
2.
Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal
ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico
ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve
essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro
ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto
deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza
dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal
provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del
comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel
termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i
risultati di essa non possono essere utilizzati»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«
3.
Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica
le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di
quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari
misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi
qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tale durata può
essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi
in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono
essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente
ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico
ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del
corretto adempimento delle operazioni»;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«
3-bis.
La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite
nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere
prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi
investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali
elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di
proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.
3-ter.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«
5.
In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico
ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora
di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in
segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o
prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio
e il termine delle operazioni».
Art. 8.
(Introduzione dell'articolo 267-bis
del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 267-
bis. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). - 1. Nel
corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico
telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del
pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona
sottoposta alle indagini o della persona offesa.
2. Nel
corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta
alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi
alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate
dall'articolo 391-
quater. 3. Dopo la chiusura
delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore
con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o
del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o
della persona offesa».
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«
3.
Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti
installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica
istituiti presso le procure generali o presso le procure della
Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni
di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante
impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente
procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico
ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le
indagini»;
b) dopo il comma 3-
bis sono inseriti i seguenti:
«
3-ter.
I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque
non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di
intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un
apposito archivio riservato.
3-quater.
Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori
della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri
di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei
centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.
2. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di
registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica
alle finalità e alle previsioni della presente legge, il Ministro della
giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
stessa legge, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro
delle comunicazioni, definisce le procedure e le specifiche tecniche
degli apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro
omologazione.
3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10.
(Introduzione degli articoli 268-bis
, 268-ter
, 268-quater
, 268-quinquies
e 268-sexies
del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 268-
bis. - (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). - 1.
Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico
ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni
relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle
indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente
depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato
o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti
relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle
prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti o
circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio
riservato previsto dal comma 3-
ter dell'articolo 268.
2.
Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico
ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice
riconosca necessaria una proroga.
3.
Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il
deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini
preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per
le indagini.
4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:
a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-
ter dell'articolo 268;
b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-
ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
c)
di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate
delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro
rilevanza;
d)
di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che
ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l'utilizzazione.
5.
Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti
senza formalità, dispone con ordinanza l'acquisizione delle
conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata
l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene
necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal
comma 3-
ter dell'articolo 268.
6.
La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto
l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e
custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-
ter dell'articolo 268.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.
8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
9.
I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della
documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 269, possono esaminare
gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato
previsto dal comma 3-
ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-
bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.
Art. 268-
ter. - (Trascrizione delle registrazioni). - 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-
bis,
dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la
stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi
di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle
operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento
dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e
sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-
ter
dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di
conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei
alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti
identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle
trascrizioni delle conversazioni.
2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.
Art. 268-
quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-
bis,
comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può
disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti,
anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del
consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È
vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti
esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico
ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di
soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle
conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti
per cui si procede.
2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-
bis,
comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni
delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona
sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.
3.
Il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni rilevanti per la
decisione nel fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre
al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato
previsto dal comma 3-
ter dell'articolo 268. Dopo che la
persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore hanno avuto
conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 4 e 8 dell'articolo 268-
bis. 4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:
a)
la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in
ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;
b)
la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti
informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni
caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli
utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.
Art. 268-
quinquies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). - 1. Dopo
la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il
giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche
d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite
nell'archivio riservato previsto dal comma 3-
ter dell'articolo
268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle
intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la
trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.
2.
Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta
specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle
intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la
trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-
ter.
Art. 268-
sexies. - (Avviso a persone non indagate). - 1. Dopo
la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso
in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali
è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli
nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in
procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione.
2.
L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la
durata e il numero dell'utenza intercettata, nonché l'indicazione della
facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai
sensi dell'articolo 269, comma 2.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-
bis e 3-
quater, e 407, comma 2, lettera
a), del presente codice, nonché per i reati di cui agli articoli 600-
ter e 600-
quinquies del codice penale;
b)
se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque
utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in
procedimenti connessi o collegati;
c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento».
2. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, le
parole: «di cui all'articolo 268, comma 6,» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui agli articoli 268-
bis e seguenti».
Art. 11.
(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«
1.
I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati
integralmente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-
ter dell'articolo 268»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«
2.
Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono
conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei
procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia
decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era
proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione
della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la
documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati
possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a
tutela della riservatezza. Sull'istanza il giudice decide con decreto
motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il
consenso delle parti».
Art. 12.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale)
1. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«
2.
Ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le
registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità
competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni
degli articoli 268-
bis, 268-
ter, 268-
quater e 268-
quinquies».
Art. 13.
(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale)
1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 293 del codice di
procedura penale è inserito il seguente: «Sono depositati soltanto i
verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni espressamente
indicate nella richiesta del pubblico ministero».
Art. 14.
(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale)
1. Il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«
3.
Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il
pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli
articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o
comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268,
268-
bis, 268-
ter, 268-
quater, 268-
quinquies, 269 e 270».
Art. 15.
(Introduzione dell'articolo 329-bis
del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 329-
bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I
verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi
nell'archivio riservato previsto dal comma 3-
ter dell'articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-
bis, 268-
ter, 268-
quater e 268-
quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2.
I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o
comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente
formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta
illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono
sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al
procedimento come corpo del reato ai sensi dell'articolo 240-
bis, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».
Art. 16.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera
f) è inserita la seguente:
«
f-bis) delitti di riciclaggio previsti dagli articoli 648-
bis e 648-
ter del codice penale».
Art. 17.
(Modifica all'articolo 431 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera
h) è aggiunta la seguente:
«
h-bis) il verbale di cui all'articolo 240-
ter, comma 4».
Art. 18.
(Modifiche
all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale e disposizioni sui costi
sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le prestazioni a
fini di giustizia)
1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del responsabile delle operazioni»;
b)
al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«
2-bis.
Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del
servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle
intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 5, del codice, e
dell'archivio riservato, previsto dal comma 3-
ter dell'articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-
bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».
2. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a
fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni
ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico
telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie e le relative
modalità di pagamento sono disciplinati con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo. La
determinazione dei suddetti costi non può in nessun caso comportare
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, rispetto a quelli
derivanti dall'applicazione del listino di cui al comma 3.
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continua ad
applicarsi il listino approvato con decreto del Ministro delle
comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001.
Art. 19.
(Introduzione dell'articolo 89-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 89-
bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato previsto dal comma 3-
ter dell'articolo 268 del codice.
2.
L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza
del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con
modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso
contenuta.
3.
Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica,
all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il
giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro,
con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e
degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.
4.
Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le
registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione
dell'archivio».
Art. 20.
(Introduzione dell'articolo 90-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1. Nel capo VI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 90 è aggiunto il
seguente:
«Art. 90-
bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1.
Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica
trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di
gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni
telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del
controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni, la relazione è trasmessa dal
Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
Art. 21.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 379-
bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-
bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). -
Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento
penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione
del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne
agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della
reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni e da sei mesi a due
anni.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini
preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai
sensi dell'articolo 391-
quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni»;
b) dopo l'articolo 617-
sexies sono inseriti i seguenti:
«Art. 617-
septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque
mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti
del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della
reclusione da uno a tre anni.
Art. 617-
octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-
quater del
presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione,
acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono
dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche,
informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero
documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Art. 617-
novies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). - Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il
contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di
informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;
c) all'articolo 684:
1) al primo comma, le parole: «o a guisa d'informazione» sono
sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto» e le parole da: «con
l'ammenda» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000»;
2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».
Art. 22.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:
«Art. 132. -
(Conservazione di dati di traffico per altre finalità). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al
traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per
finalità di accertamento e repressione dei reati; per le medesime
finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei
mesi.
2.
Decorsi i termini di cui al comma 1, i dati relativi al traffico
telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono
conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli
relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive
finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all'articolo 267-
bis del
codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma
2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2,
lettera
f), del presente codice per il traffico entrante.
4. Il trattamento dei dati per le finalità di cui all'articolo 267-
bis del
codice di procedura penale è effettuato nel rispetto delle misure e
degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi
dell'articolo 17 del presente codice, volti anche a:
a) prevedere
in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di
autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato B;
b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorsi i termini di cui al comma 1;
c)
individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici
incaricati del trattamento in modo tale che, decorsi i termini di cui
al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di
cui al comma 2 e all'articolo 7;
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2»;
b)
all'articolo 139, comma 5, dopo le parole: «codice di deontologia,»
sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 164-
bis,»;
c) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:
«Art. 164-
bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche). - 1.
In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui
all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi
dell'articolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa
della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che
accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della
medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa
la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate.
La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate
dall'ordinanza, a spese dei responsabili.
2.
Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei
giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative
di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere
sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
3.
Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti
l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni
disciplinari»;
d) all'articolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «162, 164 e 164-
bis».
Art. 23.
(Modifiche
all'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, primo periodo, dopo la parola: «pubblicazione» sono inserite
le seguenti: «o della diffusione» e le parole: «degli atti o dei
documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura
penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei documenti di cui
all'articolo 240-
bis del codice di procedura penale»;
b) al
comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei
documenti pubblicati con quelli di cui all'articolo 240-
bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all'articolo 240-
ter,
comma 4, dello stesso codice. Si applicano le norme previste dagli
articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica
l'articolo 40, terzo comma, dello stesso codice»;
c) al comma 4, le parole: «determinazione e» sono soppresse.
Art. 24.
(Abrogazioni)
1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 240 e il comma 1-
bis dell'articolo 512 del codice di procedura penale sono abrogati.
2. L'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, è abrogato.
3. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono
soppressi, e il comma 4 è abrogato.
4. L'articolo 3 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, è
abrogato.
Art. 25.
(Regime transitorio)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di
procedura penale, come modificato dall'articolo 9 della presente legge,
si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito
decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione
dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3.
Fino a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del
comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 268 del codice di
procedura penale, come modificato dall'articolo 9 della presente legge,
pari a 820.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.