Vediamoli.
1. Partiamo dall'art. 7 della Convenzione dove sono indicati chiaramente i "compiti" che spettano al Concedente (e non al concessionario). Qui si legge, tra l'altro, che questi possa "richiedere ed effettuare controlli, con potere di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie in ordine al rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione unica (...)".
Questo potere è stato esercitato da ANAS (firmataria della concessione quale “concedente” o, dal 2012, dalla Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali del Ministero delle Infrastrutture) in relazione al Viadotto Morandi? Come vedremo: non risulta.
2. All’art. 8 della Convenzione si comprende quale sia la procedura per l'accertamento dei gravi inadempimenti del Concessionario. Ed il primo atto che il Concedente deve compiere è quello di comunicare "gli elementi dell'accertamento fissando un congruo termine entro il quale Concessionario dovrà provvedere in ordine agli accertamenti, adempiendo ovvero fornendo le proprie giustificazioni. Trascorso il termine così fissato, senza che il concessionario abbia provveduto ovvero presentato le proprie giustificazioni ovvero queste ultime non siano state accettate dal Concedente, quest'ultimo avvia il procedimento di cui al successivo art. 9 [ovvero la procedura di decadenza della concessione, ndr]".
ANAS (o, dal 2012, la Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali del Ministero delle Infrastrutture), aveva proceduto nel contestare l'omesso intervento di messa in sicurezza del Viadotto Morandi? Non risulta.
ANAS (o, dal 2012, la Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali del Ministero delle Infrastrutture) aveva proceduto nel contestare il rinvio (a dopo l'estate) dei lavori urgenti messi a gara ma con previsione di esecuzione solo a partire dal prossimo autunno? Non risulta.
Mancando questa contestazione manca il presupposto per procedere, quindi, come si vedrà di seguito, con quanto previsto all'articolo 9, cioè con la “Decadenza della concessione”;
3. All’Art. 9 delle Convenzione si legge: “1. La decadenza della concessione viene dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma, nel cui caso in cui, esperito quanto previsto al precedente art. 8, perduri la grave inadempienza da parte del Concessionario (...). 2. Constatato il perdurare dell’inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui al comma precedente, il Concedente contesta al Concessionario stesso l’inadempimento con le modalità di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, diffidandolo ad adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a 90 giorni che contestualmente assegna. Entro lo stesso termine il Concessionario può esercitare i diritti di cui all’art. 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche. In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato ovvero di rigetto delle controdeduzioni proposte dal Concessionario il Concedente assegna un ulteriore termine, non inferiore a 60 giorni per adempiere a quanto intimato, pena la decadenza della concessione. In caso di mancato adempimento nel termine da ultimo assegnato il Concedente richiede al Ministro delle Infrastrutture di assumere, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto il provvedimenti di decadenza della concessione. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa. (...)”
ANAS (o, dal 2012, la Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali del Ministero delle Infrastrutture) ha inviato la diffida al Concessionario (AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA)? Non risulta.
Non risulta quindi nemmeno l’adozione degli Atti conseguenti necessari e quindi NON RISULTA praticabile procedere alla decadenza della concessione ad AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA.
Fermo restando che comunque, anche se fosse stato fattibile quanto dichiarato dal Governo, il Concedente (cioè ANAS, ovvero lo Stato) avrebbe dovuto corrispondere al Concessionario (AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA), per la decadenza della Concessione, “un importo corrispondente al valore attuale netto dei ricavi della gestione, prevedibile dalla data del provvedimento di decadenza sino scadenza della concessione, al netto dei relativi costi, oneri, investimenti ed imposte prevedibili nel medesimo periodo, scontati ad un tasso di rendimento di mercato comparabile e maggiorato delle imposte che il Concessionario dovrà corrispondere a favore dell’importo da parte del Concedente, decurtato: - dell’indebitamento finanziario netto assunto dal Concedente alla data del trasferimento stesso; - dei flussi di cassa della gestione percepiti dal Concessionario durante lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione decorrente dalla data del provvedimento di decadenza fino alla data di trasferimento della concessione. L’importo sopra determinato viene decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 10% dello stesso, salvo maggior danno subito dal Concedente per la parte eventualmente eccedente a predetta penale forfettaria. (...)” [comma 3 art. 9]
Ma vi è di più. L’art. 9 bis della Concessione, “Recesso, Revoca e Risoluzione della Convenzione”, stabilisce, tra l’altro, che: il Concessionario [AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, ndr] avrà diritto, nel rispetto del principio dell’affidamento, ad un indennizzo / risarcimento a carico del Concedentein ogni caso di recesso, revoca e risoluzione.
Pienamente d’accordo che questa Convenzione non sia condivisibile, perché “sbilanciata” a favore del Concessionario, ma questa è la Convenzione firmata e vigente. Questa è la Convenzione che regola i rapporti con AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA ed il Governo non può raccontare ai cittadini cose diverse, difformi e antitetiche a quello che è previsto nella Convenzione stessa, ovvero a ciò che lo Stato (ed il Governo) sono tenuti a rispettare.
(prima di procedere)
Qualche estratto dalla Convenzione - artt. 7, 8, 9 e 9 bis






Chiariamo ulteriormente (ma si è pregati di togliersi qualsivoglia paraocchi)
Chi erano i soggetti di allora:
a) quando venne sottoscritta la Convenzione nel 2007 al Ministero delle Infrastrutture vi era Antonio DI PIETRO (in carica dal 17 maggio 2006 all’8 maggio 2008);
b) a capo dell’ANAS SPA vi era Pietro CIUCCI (già ai vertici del gruppo IRI e poi in quello della società per il Ponte sullo stretto) venne nominato ad ANAS nel 2006 (durante il Governo Prodi II, quando Ministro delle Infrastrutture era il menzionato Di Pietri), dove ancora nel 2013 vedeva confermato il ruolo di Presidente.
c) nel 2012 (1 ottobre) veniva costituita la Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali (del Ministero delle Infrastrutture). Tale struttura sostituiva ANAS nei controlli e rapporti con i concessionari (tra cui AUTOSTRADE PER L’ITALIA). Ministro in carica era Corrado PASSERA.
d) nel 2013 quando è stata integrata la Convenzione con AUTOSTRADE PER L’ITALIA ed in parallelo era stata costituita la Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali (del Ministero delle Infrastrutture) costituita in data 1 ottobre 2012 (Ministro era Corrado PASSERA)
e) la pubblicazione delle Convenzioni di concessione delle Autostrade è stata effettuata in data 2 febbraio 2018 (Ministro di allora era Graziano DELRIO). Tale pubblicazione non comprendeva alcuni allegati agli atti di Convenzione che a tutt’oggi (e Ministro è Danilo TONINELLI) non sono ancora stati pubblicati.
Non risulta che né con le Autorità di Governo precedenti, né durante il mandato dell’attuale Governo CONTI, sia stata avviata una contestazione con AUTOSTRADE PER L’ITALIA in relazione a “gravi inadempienze” relative al viadotto MORANDI, prima del crollo della struttura. In altre parole: non stati posti in essere i passaggi formali previsti dalla Convenzione per poter procedere alla decadenza o revoca della Concessione, così come definite nella Convenzione (si vedano art. 8, 9 e 9 bis).
Fissati questi punti fermi, così da evitare una confusione in cui si indicano soggetti a caso, tanto per citarne qualcuno in base a simpatie o antipatie personali o politiche, andiamo avanti e specifichiamo ulteriormente la questione e qualche constatazione sui fatti.
1) Le Convenzioni con le società concessionarie delle delle autostrade (e sei poi vogliamo discuterne anche di porticcioli ed altri beni demaniali) si possono condividere o meno (personalmente, per come sono formulate, quelle esaminate - tra qui quelle relative alle Autostrade - non le condiviso perché sbilanciate a vantaggio speculativo dei Concessionari) ma ci sono e non si possono modificare per Decreto o volontà popolare.
Quindi nel caso della Convenzione con AUTOSTRADE PER L’ITALIA (ma vale lo stesso per gli altri concessionari, come nel caso di quelle che coinvolgono il gruppo GAVIO) non è questione se piaccia o meno quanto c’è scritto, ma che quanto c’è scritto, sottoscritto, non può essere ignorato, bensì deve essere applicato e rispettato, piaccia o meno.
Siamo in uno Stato di Diritto ed occorre agire nel rispetto delle norme.
Come già scritto, quella Convenzione firmata da ANAS nel 2007 ed aggiornata/integrata nel 2013 (dalla struttura preposta del Ministero delle Infrastrutture) è l’Atto che inquadra e definisce responsabilità, doveri e diritti di Concedente e Concessionario. Lì sono indicate le procedure da seguire anche per arrivare ad una decadenza o revoca della Concessione.
Ci vorrebbe onestà intellettuale nel valutare i fatti e gli atti per quello che sono, per quanto vi è scritto e non quindi per quanto “vorremmo” che ci fosse. Dire che si farà una cosa che NON si può fare, per conquistare o consolidare un consenso è squallido! E’ un atteggiamento vergognoso. Vile, davanti alle vittime della tragedia.
Sulla base della Convenzione (si è pubblicato il link perché la si possa leggere integralmente) l’unica via per “revocare” la concessione ad AUTOSTRADE PER L’ITALIA (visto che quella per “grave inadempienza” non è praticabile sulla base di quanto stabilito dalla stessa Convenzione) è quella di pagare ad AUTOSTRADE PER L’ITALIA una penale di decine e decine di miliardi. Ovvero pagandogli, come Stato, ovvero come cittadini, l’equivalente degli utili dal momento di revoca al termine della concessione definita nella Convenzione. Da quel momento, inoltre, AUTOSTRADE PER L’ITALIA resterebbe comunque nella gestione ordinaria dell’Autostrada (ovviamente senza essere più tenuta ad interventi straordinari e investimenti) fino a quando non sarà stipulata la nuova Convenzione con il nuovo Concessionario.
Insomma: con tale tipo di “revoca” della Concessione chi avrebbe un guadagno senza costi, togliendosi le incombenze di interventi, sarebbe proprio AUTOSTRADE PER L’ITALIA.
Sintesi per chi ancora non capisce…
Chi Governa avrebbe potuto avviare la procedura di “grave inadempienza” da parte di AUTOSTRADE PER L'ITALIA ma non lo ha fatto.
La competenza di questo atto (che non è stato posto in essere) è in capo alla Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali del Ministero delle Infrastrutture di cui è ministro TONINELLI.
Non ha però proceduto con quanto nei suoi Poteri.
Poteva farlo, ad esempio, contestando la “grave inadempienza” sul Viadotto MORANDI, ma invece non ha adottato alcuna delle formali iniziative previste e necessarie, rendendo ora impossibile procedere con la decadenza / revoca della Convenzione per “grave inadempienza” (o dolo) di AUTOSTRADE PER L'ITALIA. Di più: se non lo ha fatto non può "sanare" tale omissione con Decreto.
Chi governa potrebbe però fare altro... (ed avrebbe già potuto fare molto)
Potrebbe procedere ad avviare le contestazioni per "gravi inadempienze" secondo la procedura dettata dalla Convenzione sulle situazioni critiche esistenti (e ve ne sono) e quindi, se AUTOSTRADE PER L'ITALIA non dovesse adempiere, si potrà, allora, procedere alla decadenza della Concessione. Ma se invece AUTOSTRADE PER L’ITALIA dovesse adempiere su quanto contestato non si potrà procedere a tale decadenza.
Potrebbe adottare questa stringente pressione, che richiama ai doveri ricadenti sul Concessionario, nel caso di AUTOSTRADE PER L'ITALIA - così come sugli altri concessionari -, con l’attivazione della Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali perché si avviino le formali contestazioni come stabilito dalla Convenzione. Lo faranno? Non lo so. Lo spero.
Il Governo, inoltre, per Decreto (da convertire poi in Legge), potrebbe adottare (ed avrebbe potuto già farlo!) un provvedimento che modifichi radicalmente le procedure di appalto e di controllo. Quanto previsto dalle Convenzioni, infatti, è soggetto ad adeguamento a nuove norme legislative generali che vengono approvate. E questo potrebbe essere un modo per andare a mettere in discussione una parte importante di quanto “non funziona”.
Ad esempio potrebbe finalmente eliminare il "massimo ribasso" come modalità di affidamento dei lavori.Lo hanno fatto? No.
Potrebbe finalmente limitare la possibilità di subappalto (con maggiori vincoli e controlli preventivi) ed eliminare quella dei noli a caldo e noli a freddo (lo strumento più efficace, questo dei noli, per le infiltrazioni mafiose nei cantieri). Lo hanno fatto? No.
Potrebbe cancellare la possibilità di affidare i controlli (in corso d'opera e sull'opera) ad imprese facenti capo (ovvero di proprietà) degli esecutori dell'opera o del Concessionario stesso, ed eliminare anche la possibilità di selezione di professionisti esterni addetti ai controlli che fanno comunque capo direttamente agli esecutori dell'opera o al Concessionario. Potrebbe farlo stabilendo che sui cantieri e sulle opere esistenti in concessione i controlli devono essere affidati ed eseguiti da personale specializzato selezionato da ANAS o dalle strutture del Provveditorato delle Opere Pubbliche. Lo hanno fatto? No.
P.S.
Che quella annunciata da CONTE, DI MAIO, SALVINI E TONINELLI, a voce, sulla decadenza / revoca della Concessione ad AUTOSTRADE PER L’ITALIA per la vicenda del Viadotto Morandi, fosse una “sparata” priva di fondamento, risulta ancora più evidente dal “dettaglio” chenel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 15 agosto, a Genova, non vi è traccia di tale intento:
