Il meeting regionale appena
concluso potrebbe rivelarsi propedeutico alla redazione definitiva del Piano
Territoriale Regionale (PTR) adottato ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.
36/997 e s.m.i. con relative varianti al Piano Territoriale di
Coordinamento Paesisitico (ossia il PTCP).
Se così fosse si esprimono
preoccupazioni in quanto tale programma pianificatorio potrebbe stravolgere il
già deturpato paesaggio costiero ligure e relativo entroterra ( già oggetto di
numerose cementificazioni in corso), magari preservandone alcune parti ancora
intatte ( vedi ad esempio alcuni passaggi sul sito
http://www.liguriapaesaggio.it/
tra i quali...
Dalla riflessione fatta negli ultimi anni
emerge con forza in primo luogo la necessità di ridefinire le condizioni di
tutela del patrimonio paesaggistico territoriale della Liguria. Ma la tutela
sarebbe insufficiente senza un progetto più ampio per il territorio. Tale
progetto va costruito attraverso azioni pertinenti alla dimensione regionale,
con obiettivi ben identificabili e possibilità di intervento efficace in tempi
certi.
Lo strumento pertinente
allo scopo è il Piano territoriale regionale (Ptr) che contiene la visione per
il territorio regionale ligure nel suo complesso. .....Rafforzamento delle
norme di tutela sul territorio costiero.....
Due sono le principali linee di azione:
- una "variante
di salvaguardia" del Piano territoriale di coordinamento paesistico
(Ptcp), che integri e aggiorni le norme di tutela sulla fascia costiera,
in quanto più soggetta a pressioni di tipo trasformativo
- una incisiva presenza
nel controllo delle aree demaniali marittime, fornendo una maggiore
strutturazione e più mezzi all'azione regionale che si è già avviata su
questo tema.
e fin qui tutto
sembrerebbe a tutela e salvaguardia
di quei pochi lembi "costieri" ancora inedificati, ma anche per il
restante territorio ligure (entroterra in particolare) leggendo il testo adottato
( la delibera di adozione la n. 33 del PTR risale al 6 Agosto 2003 ,
ovvero alla giunta regionale precedente) emergono alcuni passaggi che meritano
maggiori approfondimenti e riflessioni ( per non dire preoccupazioni).
Prima di entrare nel merito però
si vuole citare una proposta di legge il cosidetto D.D.L. n. 193 approvato
dalla Giunta in data 01/06/2006 e intitolato Modifiche alla legge regionale 4
settembre 1997, n. 36, e successive modificazioni (legge urbanistica
regionale), relative al procedimento di formazione, aggiornamento, variazione e
specificazione del Piano Territoriale Regionale.
Il presente DDL
costituisce uno stralcio rispetto al progetto di revisione più organica della
legge urbanistica regionale (LUR) n. 36/1997 e s.m. in corso di
predisposizione, ed è finalizzato all'obiettivo di definire, in tempi più
rapidi rispetto all'iter del sopra citato DDL,
la nuova disciplina, più snella e semplificata, del
procedimento di formazione, di aggiornamento, di variazione e di specificazione
del Piano Territoriale regionale (PTR).
Il procedimento
fortunatamente ( ma non sappiamo per quanto!) è stato bloccato durante la
seduta della VI Commissione regionale in data 13/02/2008. Durante tale
approfondimento sarebbe emerso quanto:
SINTESI CRITICITA'
DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
Con questa proposta viene
sottratta al Consiglio regionale la competenza all'adozione del progetto di
Piano Territoriale Regionale.
La Giunta regionale
quindi assumerebbe il ruolo di primo attore della pianificazione, relegando al
Consiglio regionale un ruolo di mero recettore.
Invero, ai sensi
dell'art.117 della Costituzione, si ritiene opportuno che l'adozione dello
strumento pianificatorio rimanga di esclusiva spettanza del Consiglio .
Viene ridotto da
45 gg. a 30 gg. il termine di pubblicazione del progetto di PTR di fatto
contravvenendo a quei principi riconosciuti dal legislatore, intervenuti recentemente anche con l'emanazione
del decreto legislativo n.4 del 18 gennaio 2008, sulla garanzia
partecipativa.
Parimenti, la
Giunta regionale puo' decidere autonomamente di variare il Piano Territoriale
Regionale attraverso l'attuazione di strumenti snelli quali l'accordo di
pianificazione, l'accordo di programma,la conferenza dei servizi, di
fatto sottraendosi al parere del Consiglio regionale qualora il disegno di legge venisse
approvato nell'attuale versione per effetto della sostituzione del comma 4
dell'art.14 della l.r.36/97.
pianificazione territoriale di livello comunale, il procedimento
di formazione del PUC. Il DDL prevederebbe la soppressione delle fasi di tale
procedimento ora disciplinate negli artt. 38 e 39.
Altra criticità è
l'eliminazione della verifica decennale di adeguatezza del PTR e della
Commissione di lavoro che,invero, si ritiene utile al fine di armonizzare il
disegno pianificatorio REGIONALE.
Inoltre questo disegno
di legge non introduce alcuna verifica di assoggettabilità,elaborazione
del rapporto ambientale,consultazioni,valutazione del rapporto ambientale
e degli esiti delle consultazioni,informazioni sulla decisione del Piano nè
tantomeno si adegua alla novella normativa della VAS.
Ma non è finita qui
!!!!!!
In
merito al progetto di PTR in discussione si ritiene osservare quanto segue:
alla voce "aggiornamento PTCP",
NORME DI ATTUAZIONE DEL LIVELLO TERRITORIALE DEL PTCP, sono previste
peggiorative modifiche che comporterebbero la possibilità di edificazione in
aree non insediate classificate come ANI-MA.
Attualmente il capitolo aree non
insediate dell'Assetto insediativo del PTCP delle NORME DI ATTUAZIONE
recita:....
Art. 52
Aree Non lnsediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA)
1. Tale regime si applica nei casi in cui,
pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si
ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto dei territorio non ne
compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di
mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e
qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di
assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità
dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una
più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento
delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e
delle attrezzature eventualmente esistenti.
3. Non è pertanto
consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici,
attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al
conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura
paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.
Le previste modifiche al ptcp inserite
nel PTR prevedono ad esempio:
2. Liguria interna e fronte
mare, con particolare riferimento alle zone ANI-MA del Livello Locale.
Con riferimento alle
zone ANI MA del PTCP livello locale - assetto insediativo - le indicazioni di
cui agli art.li precedenti si
applicano nei termini come di seguito indicato:
La tavola "Liguria
interna/fronte mare" individua due areali:
- territori interni caratterizzati da
una più significativa presenza di fenomeni di degrado e abbandono (Liguria
interna)
- territori costieri ove, pur in
presenza di limitati fenomeni di abbandono risultano complessivamente
prevalenti la pressione antropica, i fenomeni di metropolizzazione e la
considerazione della prevalenza di valori paesistico-ambientali che
costituiscono potenzialità di sviluppo per il futuro del territorio e
dell'economia della Liguria. (Liguria fronte mare)
Per i
territori ricompresi negli areali indicati nella tavola relativa come Liguria
interna e ricadenti negli "areali a prevalente bassa pressione
antropica" e negli "areali agricoli-rurali" al fine di
contrastare le situazioni di degrado e di abbandono in atto possono essere
ammessi, anche nelle aree classificate ANI-MA dal PTCP, i seguenti interventi:
- nuova edificazione e recupero del
patrimonio edilizio esistente anche con destinazione d'uso residenziale,
turistica, commerciale e artigianale. La nuova edificazione potrà derivare
anche:
o
dalla ricostruzione di volumi esistenti non utilizzati e non più
necessari alla conduzione del fondo;
o
dalla ricostruzione di ruderi dei quali sia documentabile
l'originaria esistenza e consistenza;
o
dall'utilizzo dell'indice edificatorio previsto dallo strumento
urbanistico generale.
- nuova viabilità di urbanizzazione
finalizzata a collegare i fondi in cui si realizzano gli interventi di cui
al punto 1, sempreché tale viabilità non costituisca pregiudizio dei
valori e degli elementi sensibili del paesaggio, ove presenti, e sia
realizzata rispettando i seguenti criteri:
o
limitando la realizzazione di nuovi tratti a quelli strettamente
indispensabili e con una sezione limitata a quella strettamente necessaria alle
esigenze di servizio;
o
dovrà essere garantita la stabilità dei versanti, e pertanto la
massima aderenza del tracciato alla morfologia del terreno, limitando
sbancamenti e rilevati;
o
dovranno essere utilizzate strutture di contenimento con
dimensioni e materiali che ne riducano al minimo l'incidenza visiva.
Gli interventi di cui ai punti 1) e 2) potranno essere ammessi
anche in deroga alle indicazioni dello Strumento Urbanistico Generale
localmente vigente, purché lo stesso sia dotato di disciplina paesistica di
livello puntuale approvata, fermo restando il rispetto dell'indice edificatorio
dallo stesso previsto, previa adozione di specifico provvedimento del Consiglio
Comunale che recepisca tali indicazioni.
Il perseguimento degli
obiettivi del PTR costituisce altresì pertinente e congrua motivazione per le
proposte di variante al PTCP, laddove si configurino forme insediative di basso
impatto e a carattere rarefatto, che interessino aree della Liguria interna
classificate ANI-MA ove siano avvenute trasformazioni dell'uso del suolo da
attività agricole e di coltivazione verso fenomeni di abbandono o di
rinaturalizzazione, ovvero siano presenti manufatti e tracce di preesistenti
insediamenti agricoli prioritariamente in prossimità delle aree già insediate.
Ma cosa significa abbandono
?????? (*) aree agricole e non solo abbandonate che poi saranno edificate per
preservarne i valori ??? i cosidetti presidi ambientali e relativi piani
aziendali che tanto vengono proposti nei piani urbanistici ??? e che sono
in buona parte grimaldelli per edificare ?
Quanti di questi presidi
ambientali realmente funzionano? e l'obbligo della compensazione boschiva
???...una vera chimera
A VOI i
commenti............... si consiglia di seguire attentamente
l'iter........................
...... per evitare il peggio....
Il Presidente WWF liguria
Marco Piombo
(*)
Decreto
Legislativo del 18 maggio 2001, n°227
Sono assimilati a bosco:
- a)
i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa
idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del
patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del
paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b)
le aree forestali temporaneamente
prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali,
avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- c)
le radure e tutte le altre
superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la
continuità del bosco.
La definizione si applica ai
fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo
146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Trasformazione del bosco e
rimboschimento compensativo
1. Costituisce trasformazione del
bosco in altra destinazione d'uso del suolo, ogni intervento che comporti
l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del
terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco
è vietata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità
all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei
terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta
dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene
ambientale locale.
3. La trasformazione del bosco deve
essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di
provenienza locale, su terreni non boscati. Le regioni stabiliscono
l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre
la quale vale l'obbligo della compensazione.
4. Il rimboschimento compensativo,
anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate, è attuato a cura e
spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura.
5. Le regioni prescrivono le modalità e
i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree dove deve
essere effettuato. Tali aree devono ricadere all'interno del medesimo bacino
idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione di coltura.
6. In luogo del rimboschimento
compensativo, le regioni possono prevedere il versamento di una quota in numero
corrispondente all'importo presunto dell'intervento compensativo e destinano
tale somma alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico nelle
aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici.
Possono altresì prevedere la realizzazione di opere di miglioramento dei boschi
esistenti.
7. A garanzia dell'esecuzione
degli interventi compensativi e di miglioramento di boschi esistenti, le
regioni disciplinano il versamento di adeguate cauzioni.